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Estinzione Anticipata nella Cessione del Quinto! Come Fare?

Calcolo Conteggio Estintivo PrestitiEstinzione Anticipata prestito, mutuo e cessione del quinto. Abbiamo realizzato una guida utile in caso di chiusura anticipata di un finanziamento.

Ti stai chiedendo “posso estinguere un finanziamento in anticipo?“.

Per qualsiasi dubbio, chiarimento, delucidazione, i nostri consulenti sono a tua completa disposizione; per un contatto immediato scrivici un commento. Puoi utilizzare lo spazio dedicato che trovi in fondo a questa pagina. Il servizio è gratuito.

Entriamo subito nel vivo dell’argomento.

Estinzione anticipata cos’è?

È il processo grazie al quale si chiude un finanziamento, un mutuo, una cessione del quinto, prima della naturale scadenza contrattuale.

Procedura estinzione finanziamento:

  • richiesta del conteggio estintivo
  • calcolo, da parte della società finanziaria o banca, degli interessi non dovuti ed eventuali penali dovute per la chiusura prematura dell’impegno
  • rilascio, sempre da parete dell’istituto di credito, del conteggio estintivo (entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta)
  • estinzione, generalmente tramite bonifico, del debito residuo entro la data indicata nella lettera fornita dall’istituto di credito
  • rilascio lettera liberatoria
  • cancellazione, nel rispetto delle vigenti normative, del prestito dai SIC (Crif, Experian, CTC).

Conteggio Estintivo

Il conteggio estintivo è un documento sul quale si evince l’importo che occorre versare all’istituto di credito al fine di procedere con l’estinzione di un finanziamento in corso con tale istituto.

All’interno del conteggio estintivo troviamo varie informazioni relative all’importo da versare, come già anticipato, e ai codici bancari utili al fine di effettuare  il versamento.

Se estinguo un finanziamento in anticipo paghi gli interessi? No, l’importo degli interessi non maturati, in caso di estinzione anticipata, viene sottratto dal debito residuo lordo in quanto questo non va pagato quando si estingue anticipatamente un finanziamento.

Gli interessi nei finanziamenti si esprimono con il Tan, ovvero il tasso annuo nominale, che si calcola in percentuale sull’importo finanziato. Dovendo sottrarre gli interessi in fase di estinzione anticipata è chiaro che maggiore sia il Tan, maggiore sarà l’importo degli interessi da sottrarre nel conteggio estintivo.

Fino a qualche tempo fa, inoltre, in aggiunta al debito residuo veniva applicata una penale pari all’1% sull’importo netto residuo, ma dal 2013 le regole sono cambiate. Nel conteggio estintivo possono essere anche inserite eventuali rate insolute (questo vale anche per la cessione del quinto).

Dietimi di interessi

Esprimono la quota interessi che maturano dopo la scadenza di un conteggio estintivo. Se il saldo del debito avvenisse dopo la data di scadenza, quando vengono espressi i dietimi il debitore ha la possibilità di effettuare il versamento dell’importo corretto.

Questi dati sono spesso riportati nei conteggi relativi ai mutui non essendo sempre semplice determinare la data di stipula dell’atto notarile, Qualora fosse scaduto sarà sufficiente richiedere una copia del conteggio aggiornata.

Conteggio estintivo tempi

La tempistica per il rilascio di questo documento sono 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Il conto estintivo ha anche una scadenza che indica entro quale data vada effettuato il bonifico. Superata quella data ci potrebbero essere delle variazioni negli importi e di conseguenza il conteggio estintivo non sarebbe più valido.

Richiesta conteggio estintivo

Richiedere il conteggio è semplice. È sufficiente contattare l’istituto di credito (banca o finanziaria) inoltrare una domanda di estinzione anticipata. Come fare?

Alcune semplici indicazioni:

  • non esiste un modulo specifico
  • la richiesta presentala direttamente all’istituto di credito e non all’intermediario che ha gestito la vostra pratica di finanziamento (quindi non all’agenzia a cui vi siete affidati, ma alla banca o finanziaria che ha concesso il finanziamento.
  • verifica sul sito dell’istituto se esiste una mail dedicata (esempio richiestaconteggi@nomedellafinanziaria.it) o un numero a cui far affidamento. In alternativa il numero verde o centralino ti indicheranno la procedura più opportuna
  • i tempi di risposta per il rilascio del conteggio estintivo sono massimo 10 giorni lavorativi, con decorrenza dalla data di avvenuta richiesta
  • il conteggio riporterà una data entro la quale effettuare il versamento; una volta scaduto dovrai attivarti per chiederne uno aggiornato.

Calcolo estinzione anticipata prestito

Abbiamo già affrontato questo argomento in un altro articolo dedicato al calcolo estinzione anticipata.

Precisiamo che lo strumento messo a disposizione si basa su una stima approssimativa del debito ancora dovuto all’ente erogante. Per il valore certo la soluzione ottimale è chiedere direttamente alla società finanziaria o banca copia del conteggio estintivo.

Per maggiori approfondimenti circa questo argomento ti rimandiamo al nostro articolo (clicca qui).

Cessione del quinto estinzione anticipata

Un nostro lettore ci ha posto questa domanda “una cessione del quinto si può estinguere prima della scadenza?“.

Si, è possibile. Come per tutti gli altri tipi di finanziamento o mutui, anche questo prestito prevede la chiusura anticipata del debito. La procedura è analoga a quella descritta nei precedenti punti. ma per questo tipo di prodotto esistono alcune considerazione da tenere a mente:

  • posso chiudere anticipatamente la cessione del quinto con il TFR? No, non è possibile. Quest’ultimo è vincolato proprio a questo finanziamento e salvo autorizzazioni particolari, non è possibile utilizzare tutto o parte del TFR accumulato, anche se questo è maggiore rispetto al debito residuo della cessione del quinto.
  • Dopo la chiusura anticipata cessione del quinto, posso chiederne subito una nuova? No. L’attuale normativa prevede che in caso di chiusura anticipata, una nuova pratica di cessione del quinto possa essere richiesta successivamente ai 12 mesi dall’avvenuta estinzione.
  • È prevista una penale? Non sempre. Come vedremo successivamente, le penali per estinzione anticipata si applicano solo in certe condizioni.
  • Dopo la chiusura, il TFR è totalmente svincolato? Si, salvo eventuali agli vincoli dovuti a pignoramenti o altri pegni.

Penale estinzione anticipata

Quando si pensa al rimborso anticipato prestito, mutuo o di un finanziamento in senso generale, un elemento su cui ci si sofferma è la penale per chiusura anticipata di un debito.

Se in passato veniva sempre considerata pari 11’1% del capitale residuo, dal 2013 le cose sono cambiate. Oggi questa somma non è sempre dovuta, ma vediamo meglio tutti i dettagli con un esempio.

Mario ha stipulato un contratto di cessione del quinto a gennaio 2019 con durata 60 mesi. L’importo residuo del capitale da restituire alla finanziaria ammonta a 15000 euro.

  • La penale è dovuta solo se il capitale ancora da rimborsare è maggiore di 10000 euro (diecimila euro). In questo esempio è maggiore rispetto a questa soglia.
  • pari all’1% se la vita residua del finanziamento è maggiore a un anno. Anche in questo caso il riscontro è positivo visto che alla data di fine contratto manca oltre un anno.
  • ridotta allo 0,5% se la vita del finanziamento è inferiore a un anno (non è questo il caso).

Nel nostro esempio Mario dovrà restituire una penale di 150 euro in quanto:

  • il capitale residuo è maggiore a 10000 euro
  • la scadenza del finanziamento è superiore a un anno.

Per ulteriori informazioni, affidati ai nostri esperti. Scrivici subito un commento e in modo tempestivo ti risponderemo (servizio gratuito).

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10 commenti su “Estinzione Anticipata nella Cessione del Quinto! Come Fare?

  1. ho stipulato in data 17 ottobre 2013 con 1 rata il 30 novembre 2013 di euro 254,00 per n° 120 rate ( TAN 7,32% ) ( TAEG 9,74% ) una cessione del quinto con delega , ad oggi ho pagato regolarmente n° 28 rate adesso vorrei richiedere il conto estintivo alla finanziaria lo posso fare ? e secondo i vostri calcoli mi potreste informare su quanto devo restituire per chiudere il tutto ?? vi ringrazio anticipatamente per la risposta spero non debba dare tantissimi euro !!!!

    Rispondi
    • Buongiorno Salvatore.
      La cessione del quinto può essere estinta in qualsiasi, ma rinnovata solo dopo 48 mesi se fatta in 120 mesi. Se Lei avesse i soldi per estinguerla potrebbe farlo senza problemi.
      Saluti.

  2. Salve io a settembre 2012 ho stipulato un contratto per una cessione del quinto per un importo di 18000 euro e ora pagando in busta 230 l’ho fatto per 120 mesi io vorrei dato che adesso i tassi di interesse sono abbassati rispetto al 2012 quando ho stipulato il contratto vorrei chiedere un preventivo alle poste italiane e quindi se è il caso chiudere con ibl banca e fare con la posta il resto che devo dare alla ibl. Vorrei sapere io ho già pagato 33 rate in busta io ho un piano di ammortamento vorrei sapere se va bene quello per fare un preventivo alla posta o chiedere il conteggio e se ci sono penali.

    Rispondi
    • Buongiorno Alessandro.
      Per legge è possibile rinnovare una cessione del quinto stipulata in 120 mesi dopo aver pagato 48 rate. Prima non è consentito.
      Saluti.

    • Questo lo so appunto io voglio fare il preventivo alle poste italiane per poi chiedere l’estinzione con ibl dato che io ho chiamato l’ibl e mi ha detto che posso chiedere l’estinzione anticipata e quindi fare con le poste italiane sempre se è conveniente o meno. Appunto chiedevo se conviene o meno oppure restare con ibl che pago molto di più da quello che ho visto con le poste italiane sul sito

    • Buongiorno Alessandro.
      Violerebbe la legge. Estinguendo anticipatamente dovrebbe attendere 12 mesi prima di stipulare una nuova cessione del quinto. Come Le dicevo la legge dice di attendere 48 mesi.
      Saluti.

    • salve io ho ho telefonato all’ibl banca e mi ha detto che posso estinguere anticipatamente e ho chiesto anche alla posta se era come dice l’ibl mi avrebbe detto che non potevo ma loro hanno detto che posso cerco pagando una penale e pagato la rata che loro nn ricevono.

    • Buongiorno Alessandro.
      Ibl e la posta possono dire quello che vogliono, ma noi dobbiamo dire quello che dice la legge. Le penali non esistono più. Lei può estinguere quando vuole. Ma se estingue con l’intento di rinnovare deve attendere 12 mesi dall’estinzione, e non può rinnovare prima di 48 mesi. Se poi Ibl lo fa e alla posta questo sta bene, lo fanno entrambi violando la legge.
      Saluti.

  3. Ho stipulato nel mese di giugno del 2008, una cessione del quinto con scadenza decennale, al tasso del 3.950% rata € 251,00 netto erogato 20.237,36 lordo € 30.120,00. Ho chiesto il conto estintivo e dopo averlo ricevuto, non condivido la somma che la finanziaria mi chiede per detta estinzione anticipata, vale a dire € 12.239,72 dopo aver pagato la metà del debito. Invece secondo la mia opinione, visto che sono state pagate 60 rate per un importo di € 251,00×60=€ 15.060,00, visto che mancano altre 60 rate per lo stesso importo, in base alla circolare emessa dalla Banca d?Italia il 07/04/2011 ed alle decisioni ABF, il calcolo è il seguente: € 15.060,00 (capitale residuo) diviso 120 (totale delle rate) moltiplicato 60 (rate residue)=€ 7.530,00, vale a dire € 4.709,72 in meno, Si chiede un Vostro parere per sapere chi ha ragione. Saluti.

    Rispondi
    • Buonasera Carlo.
      Non è così semplice calcolare il conteggio estintivo. In Italia il piano d’ammortamento è alla francese, per cui si pagano più interessi all’inizio che alla fine del prestito, di conseguenza non può fare il calcolo che ha descritto.
      L’unica cosa può fare è provare a chiedere il rimborso del premio assicurativo non goduto.
      Saluti.

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